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Termini e condizioni B2B

TERMINI E CONDIZIONI GENERALI (CGC)

1. Validità delle Condizioni Generali
1.1 Le seguenti condizioni generali si applicano a tutte le offerte, negozi giuridici, consegne, servizi e altre transazioni commerciali della nostra azienda, anche se non viene fatto espresso riferimento ad esse.
1.2 Quando di seguito viene menzionato il termine "partner contrattuale", si intende sempre il partner contrattuale o il cliente della nostra azienda.
1.3 Il partner contrattuale è espressamente informato che i nostri dipendenti non sono autorizzati a concludere accordi che si discostano dalle presenti condizioni generali. Le condizioni generali del partner contrattuale o altri accordi divergenti si applicano solo con il nostro esplicito consenso scritto.
1.4 Le presenti Condizioni Generali sono disponibili presso la nostra sede e sono qui pubblicate www.mpw-lichttechnik.com/agb-b2b disponibile per la visualizzazione e il download.

2. Preventivi, Offerte e Piani
2.1 Salvo diverso accordo, i nostri preventivi di costo non sono vincolanti e soggetti a pagamento. L'importo del compenso per il preventivo di spesa verrà concordato separatamente. In assenza di un accordo separato sull'importo, si considera concordato il 10% dell'importo netto dell'offerta.
2.2 Non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'accuratezza di una stima dei costi. Se dopo l'invio dell'ordine si verificano inevitabili superamenti dei costi inferiori al 15%, questi costi possono essere fatturati da noi senza notifica separata. Se si verificano aumenti dei costi superiori al 15%, informeremo il partner contrattuale. In questo caso il partner contrattuale può recedere dal contratto per iscritto entro 3 giorni dalla notifica, rimborsandoci le spese già sostenute nonché le forniture e i servizi finora forniti. Se il partner contrattuale non dichiara il recesso, la franchigia si considera da lui approvata.
2.3 I nostri preventivi e offerte, nonché progetti, schizzi, disegni e altri documenti da noi prodotti rimangono di nostra proprietà intellettuale e non possono essere ceduti a terzi senza il nostro esplicito consenso scritto. Se l'ordine, per qualsiasi motivo, non viene effettuato o non viene eseguito, su nostra richiesta devono essere consegnati immediatamente tutti i progetti e i documenti e devono essere pagati i costi per i nostri servizi precedenti (progetti, consulenze, ecc.). Copie e copie di piani e documenti devono essere dimostrabilmente distrutte su nostra richiesta.

3. Base contrattuale
3.1 Le nostre informazioni contenute in offerte non vincolanti, cataloghi, brochure, listini prezzi, ecc. non sono vincolanti a meno che non siano espressamente designate come vincolanti. Diventano parte integrante del contratto solo se espressamente menzionati nel contratto d'acquisto o nella conferma d'ordine. Le descrizioni dell'oggetto della fornitura e le informazioni tecniche non sono vincolanti e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche.
3.2 In caso di ordine tramite e-mail, la conferma di ricezione/invio non è considerata conferma d'ordine. Il silenzio da parte della nostra azienda non costituisce consenso.
3.3 Il contenuto di una conferma d'ordine deve essere verificato dal partner contrattuale. Il partner contrattuale è tenuto a comunicare immediatamente per iscritto eventuali divergenze rispetto all'ordine da lui trasmesso. In caso contrario il negozio giuridico verrà concluso con il contenuto della nostra conferma d'ordine.

4. Prezzi e condizioni di pagamento
4.1 I prezzi concordati sono in euro più IVA al tasso legale. Salvo diverso accordo espresso, i prezzi non comprendono i costi di trasporto, montaggio o installazione. Tali servizi vengono forniti solo se espressamente concordati e dietro addebito di una tariffa separata.
4.2 Ci riserviamo il diritto di adeguare successivamente il prezzo d'acquisto per contratti con un termine di consegna concordato superiore a tre mesi dalla conclusione del contratto a causa di aumenti dei prezzi dei materiali o delle tasse. Salvo diverso accordo, per le modifiche dell'ordine o per gli ordini aggiuntivi richiesti dal partner contrattuale verranno addebitati prezzi adeguati.
4.3 Abbiamo il diritto di richiedere un acconto pari al massimo al 50% del prezzo totale lordo. Il deposito verrà detratto dall'importo finale della fattura.
4.4 Per consegne parziali abbiamo il diritto di emettere fatture parziali.
4.5 Salvo diverso accordo, le nostre fatture devono essere pagate entro 14 giorni dalla data della fattura. Eventuali reclami in garanzia o altre contestazioni del partner contrattuale (ad es. ritardo, superamento dei tempi di prestazione o di consegna) non prolungano il termine di pagamento e non impediscono la scadenza.
4.6 Il pagamento dovrà essere effettuato in contanti o tramite bonifico bancario. Non siamo obbligati ad accettare altri mezzi di pagamento (ad esempio cambiali o assegni). Eccezionalmente l'accettazione avviene solo a titolo di pagamento. Tutti gli sconti, le spese di riscossione e gli altri costi legati ai pagamenti non in contanti sono a carico del partner contrattuale.
4.7 Gli sconti devono essere concordati separatamente e sono disponibili solo se il pagamento viene effettuato in tempo. Se la parte contraente sospende o ritarda il pagamento, gli sconti, ribassi, premi ecc. concordati non verranno concessi, per cui la parte contraente dovrà pagare i prezzi non ridotti.

5. Consegna, consegna parziale e accettazione
5.1 Abbiamo il diritto di consegnare o spedire la merce utilizzando veicoli di proprietà, tramite corrieri da noi incaricati, tramite posta o treno.
5.2 La fornitura di servizi parziali o di consegne parziali obiettivamente giustificate è in ogni caso consentita.
5.3 I termini e le date di consegna verranno rispettati per quanto possibile, ma non sono vincolanti e iniziano al più presto quando tutti i requisiti tecnici, finanziari e commerciali sono stati soddisfatti dal partner contrattuale e abbiamo ricevuto l'eventuale acconto. Se l'ordine viene modificato – per qualsiasi motivo – ci riserviamo il diritto di prolungare i tempi di consegna.
5.4 Il partner contrattuale è obbligato ad accettare le forniture e i servizi da noi forniti. Eventuali difetti riscontrati durante l'accettazione non autorizzano il partner contrattuale a rifiutare l'accettazione, ma devono essere fatti valere nell'ambito della garanzia.

6. Luogo di adempimento e assunzione del rischio
6.1 Vale il luogo di adempimento
- la sede della nostra azienda,
- in caso di spedizione, il luogo in cui la merce viene consegnata al trasportatore.
6.2 L'assunzione del rischio passa al partner contrattuale nel luogo di adempimento. Ciò vale anche se il partner contrattuale rifiuta di accettare la merce consegnata, la merce non può essere consegnata o spedita per colpa del partner contrattuale e la merce da ritirare secondo quanto concordato non viene ritirata o accettata dal partner contrattuale nonostante sia stata messa a disposizione e informata in merito.

7. Obbligo di collaborazione del contraente
7.1 Il partner contrattuale deve creare i requisiti strutturali, tecnici e legali necessari per eseguire le nostre consegne e servizi. In particolare il partner contrattuale deve ottenere a proprie spese eventuali approvazioni ufficiali e altre autorizzazioni da parte di terzi. Il nostro obbligo di fornire servizi inizia non prima del rispetto di questi requisiti.
7.2 Se il partner contrattuale fornisce piani o misurazioni, è responsabile della loro accuratezza. Se un'istruzione del partner contrattuale risultasse errata, lo informeremo e richiederemo istruzioni. Se le istruzioni non vengono impartite in tempo adeguato, il partner contrattuale subirà le conseguenze dell'inadempienza.

8. Riserva di proprietà
8.1 La merce da noi consegnata resta di nostra proprietà (merce riservata) fino al completo pagamento del corrispettivo concordato, compresi gli interessi ed eventuali costi aggiuntivi.
8.2 Il contraente è tenuto a conservare con cura la merce riservata fino al trasferimento della proprietà. Egli si assume l'intero rischio della merce riservata, in particolare il rischio di distruzione, perdita o deterioramento.
8.3 Se il partner contrattuale non paga, abbiamo il diritto di restituire la merce riservata. A tal fine il partner contrattuale dichiara il proprio consenso affinché possiamo entrare nei locali o nell'area in cui si trova la merce soggetta a riserva di proprietà e rimuovere o smontare noi stessi la merce soggetta a riserva di proprietà.
8.4 Se la merce riservata viene lavorata, combinata o mescolata con altro materiale, acquisiamo la comproprietà pro rata in proporzione al valore totale dei prodotti risultanti.
8.5 Nel caso in cui la merce con riserva di proprietà venga rivenduta prima del pagamento completo, il partner contrattuale cede, senza necessità di alcuna ulteriore dichiarazione di cessione o comunicazione, i crediti derivanti dalla rivendita della merce con riserva di proprietà nei confronti del suo cliente per il rimborso di tutti i crediti, compresi quelli aggiuntivi, fino all'importo del valore della merce con riserva di riserva. Questa cessione si applica mutatis mutandis anche nel caso di lavorazione, combinazione o mescolamento dei beni riservati.
8.6 Il partner contrattuale non è autorizzato a costituire in pegno o a cedere a titolo di garanzia la merce soggetta a riserva di proprietà e non può disporne in altro modo a beneficio di terzi. La parte contraente deve informarci immediatamente della dichiarazione di fallimento del suo patrimonio o del pignoramento dei beni riservati e adottare tutte le misure necessarie per proteggere i nostri interessi.

9. Predefinito
9.1 Se non riusciamo a rispettare il termine di consegna concordato, non vi è alcun ritardo nella consegna e il partner contrattuale non ha il diritto di recedere dal contratto e/o di richiedere il risarcimento dei danni. Saremo in mora nella consegna solo dopo la scadenza del periodo di due mesi. Trascorso il termine di 2 mesi, il partner contrattuale ha il diritto di recedere dal contratto in caso di ritardo nella consegna di cui siamo responsabili, a condizione che stabilisca per iscritto un termine ragionevole per la consegna o la fornitura di servizi in caso di altro recesso dal contratto. Il periodo di grazia è adeguato se non è inferiore al 50% del termine di consegna o di servizio originariamente concordato. Il diritto di recesso si applica solo alla parte della fornitura o del servizio con la quale siamo in mora.
9.2 Se il ritardo nella consegna è stato causato da un evento imprevedibile e inevitabile, il partner contrattuale non ha diritto di recesso. Ciò include, in particolare, ritardi dovuti a cause di forza maggiore e circostanze per le quali noi o i nostri fornitori non siamo responsabili (ad esempio interruzioni del traffico o operative, ritardi nel trasporto, danni da trasporto, carenza di lavoratori o materie prime). In questo caso il partner contrattuale verrà informato dell'evento e della durata prevista dell'invalidità. Il partner contrattuale ha il diritto di recedere solo se la consegna o la fornitura dei servizi diventa per noi definitivamente impossibile.
9.3 Il partner contrattuale non ha diritto ad alcuna richiesta di risarcimento danni, riscatto o altre pretese derivanti da un ritardo nella consegna per il quale siamo responsabili o per i quali non siamo responsabili.
9.4 Se il partner contrattuale ritarda nell'accettazione, abbiamo il diritto di esigere l'adempimento del contratto o, dopo aver fissato un termine ragionevole, di recedere dal contratto e utilizzare la merce altrove. Se l'accettazione viene ritardata per motivi imputabili al partner contrattuale, ci riserviamo il diritto di addebitare le spese di magazzinaggio a partire dalla data originariamente concordata.
9.5 In caso di mora del partner contrattuale verranno applicati interessi di mora del 9,2% p.a. al di sopra del tasso di interesse di base per le transazioni commerciali o del 4% p.a. per le transazioni con i consumatori sarà concordato. Anche in questo caso abbiamo diritto a
- rinviare tutti gli ulteriori obblighi di consegna o di servizio fino al pagamento o alla garanzia dell'intero prezzo di acquisto;
- trattenere le consegne o prestazioni di servizi in sospeso;
- prolungare il termine di consegna;
- recedere dal contratto concedendo un congruo periodo di grazia.
9.6 Se vengono concordati pagamenti parziali, i termini decadono se anche un pagamento parziale viene effettuato in ritardo o non per intero. Una volta scaduto il termine, l'intero saldo scaduto diventa immediatamente esigibile. Se il termine non viene rispettato, ci riserviamo il diritto di prendere in custodia la merce consegnata con riserva di proprietà senza recedere dal contratto fino a quando l'intero credito, compresi i costi aggiuntivi, non sarà completamente coperto.
9.7 Il partner contrattuale deve sostenere eventuali solleciti, recupero crediti e spese legali necessarie per un'adeguata azione legale. Per le operazioni imprenditoriali è previsto un forfait di € 400,00 netti, fatti salvi eventuali costi operativi aggiuntivi.

10. Recesso e penale contrattuale
10.1 Il recesso dal contratto non è consentito senza il nostro consenso.
10.2 Nel caso in cui il nostro partner contrattuale recede dal contratto senza giustificazione o esercitiamo il nostro diritto di recesso a causa del ritardo nell'accettazione o nel pagamento del partner contrattuale, abbiamo il diritto di addebitare una penale contrattuale pari al 25% dell'importo netto dell'ordine. Ciò non pregiudica l'affermazione di un eventuale ulteriore risarcimento dei danni.

11. Garanzia
11.1 Le consegne e i servizi concordati verranno forniti in conformità all'elenco dei servizi su cui si basa l'offerta e/o la conferma d'ordine.
11.2 Il partner contrattuale è tenuto a verificare le forniture e i servizi da noi forniti immediatamente dopo l'accettazione e a segnalare per iscritto eventuali difetti riconoscibili, carenze o consegne errate immediatamente, al massimo entro 5 giorni lavorativi dalla consegna o fornitura della prestazione, nonché difetti nascosti entro 5 giorni lavorativi dalla loro scoperta. Il reclamo deve essere motivato dettagliatamente e sufficientemente motivato. In caso di reclami ingiustificati di difetti che richiedono controlli approfonditi, ci riserviamo il diritto di addebitare al partner contrattuale i costi del controllo. Se il partner contrattuale non presenta reclamo, non potrà più far valere diritti di garanzia (§§ 922 ss. ABGB), di danni dovuti al difetto stesso (§ 933a cpv. 2 ABGB) o a causa di un errore sull'assenza di vizi della cosa (§§ 871 ss. ABGB).
11.3 Il periodo di garanzia è di 6 mesi dall'accettazione o dalla consegna. Se l'accettazione o la consegna della merce viene ritardata per motivi imputabili al partner contrattuale, il periodo di garanzia verrà ridotto di conseguenza. L'esistenza dei difetti deve essere dimostrata dal partner contrattuale. Gli articoli 924 e 933b ABGB non si applicano. I diritti di garanzia nei nostri confronti devono essere fatti valere in tribunale entro il suddetto periodo di garanzia di 6 mesi dall'accettazione o dalla consegna e altrimenti cadono in prescrizione.
11.4 Piccole differenze rispetto a un campione, brochure, pezzo forte, ecc., che costituiscono la base dell'offerta o dell'ordine e che non pregiudicano l'uso previsto, non costituiscono difetti e si intendono approvate in anticipo dal partner contrattuale.
11.5 In caso di difetti giustificati abbiamo il diritto, a nostra discrezione, di correggere il difetto, aggiungere ciò che manca o sostituire la merce entro un termine ragionevole. Sono consentiti miglioramenti multipli e consegne sostitutive. In caso di miglioramento tempestivo, aggiunta della quantità mancante o consegna sostitutiva, sono espressamente esclusi ulteriori diritti come la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo.
11.6 La garanzia decade se il partner contrattuale o un terzo da noi non autorizzato ha effettuato modifiche o riparazioni.
11.7 La negoziazione dei reclami sui difetti non esclude l'obiezione che il reclamo è stato presentato troppo tardi o non era sufficientemente specificato. Allo stesso modo, discutere o promettere di migliorare i presunti difetti non costituisce riconoscimento di alcun obbligo di correggere i difetti.
11.8 Il partner contrattuale non è autorizzato a compensare presunte contropretese, anche se sollevate per denunce di vizi, con le nostre pretese o a rifiutare pagamenti, a meno che non siano state legalmente accertate da un tribunale. Eventuali richieste di garanzia non danno diritto a trattenere il prezzo di acquisto o parte di esso.
11.9 Eventuali promesse di garanzia non si applicano alla nostra azienda, ma devono essere richieste al produttore come garanzia del produttore. Indipendentemente da ciò, le promesse di garanzia sono efficaci solo se la merce viene utilizzata in modo appropriato e corretto, in particolare se viene installata a regola d'arte e mantenuta correttamente. Ciò non comprende l'usura o i danni causati da un uso inadeguato o improprio, dall'usura naturale, da una manipolazione o conservazione errata o negligente.

12. Responsabilità e risarcimento
12.1 Siamo responsabili per il risarcimento dei danni solo in caso di dolo o colpa grave. Qualsiasi responsabilità è limitata ai danni tipici e prevedibili associati al contratto ed è limitata nell'importo al valore del contratto, ma al massimo all'importo massimo di responsabilità dell'assicurazione di responsabilità civile aziendale da noi stipulata.
12.2 Qualsiasi richiesta di risarcimento danni nei nostri confronti deve essere fatta valere in tribunale entro 6 mesi dalla conoscenza del danno e dell'autore del reato, a meno che non scada altrimenti il ​​termine di prescrizione. Indipendentemente da ciò, tutte le richieste di risarcimento danni da parte dei nostri partner contrattuali scadono entro due anni dalla conclusione del contratto.
12.3 Non siamo responsabili per danni indiretti, perdita di profitto, perdita di interessi, mancanza di risparmio, perdite consequenziali e finanziarie, danni derivanti da pretese di terzi, nonché per danni causati da uso inadeguato o improprio, usura naturale, manipolazione o conservazione errata o negligente.
12.4 Noi e i nostri fornitori siamo responsabili per prodotti difettosi e per i danni conseguenti solo nell'ambito delle disposizioni obbligatorie della legge sulla responsabilità del prodotto. Sono esclusi gli effetti protettivi a favore di terzi derivanti dai nostri contratti.

13. Protezione dei dati e segreti operativi e commerciali
Il partner contrattuale acconsente che i suoi dati personali rimangano nel nostro archivio clienti fino alla revoca e che possa così essere informato sui nostri prodotti, sui nuovi prodotti e sulle promozioni di prezzo. I dati vengono utilizzati in conformità con le linee guida sulla protezione dei dati e i dati non vengono resi disponibili a persone esterne.

Il partner contrattuale si impegna irrevocabilmente a mantenere il segreto su tutti i segreti commerciali e aziendali a lui accessibili da noi, messi a sua disposizione o che altrimenti vengono a conoscenza in relazione o in seguito a un rapporto d'affari o contatto con noi e a non renderli in alcun modo accessibili a terzi senza il consenso della nostra azienda.

L'obbligo di riservatezza rimane valido per 5 anni dopo la fine del rapporto commerciale con la nostra azienda o, indipendentemente dal rapporto commerciale, per 5 anni dopo l'offerta della nostra azienda.

14. Subappaltatori
Ci riserviamo il diritto di utilizzare subappaltatori in tutto o in parte per la consegna o la fornitura di servizi.

15. Clausola salvatoria
Qualora singole disposizioni delle presenti Condizioni Generali fossero o diventassero del tutto o parzialmente giuridicamente inefficaci o inapplicabili, ciò non pregiudicherà la validità giuridica delle restanti disposizioni. In questo caso la disposizione giuridicamente inefficace o inapplicabile verrà sostituita da una disposizione efficace e applicabile che si avvicini il più possibile alla disposizione giuridicamente inefficace o inapplicabile in termini di contenuto e scopo.

16. Legge applicabile e foro competente
Al contratto si applica esclusivamente il diritto austriaco, esclusa la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di beni mobili. Per tutte le controversie derivanti dal presente contratto viene concordato il foro competente presso la sede della nostra azienda.